avvio
del registro informatico dei protesti
04.11.2001
c.m. 24.05. 2001, n.
3514.C, Ministro dell’Industria
Si fa riferimento alle indicazioni
fornite da questo Ministero nelle circolari n. 3504.C del 21 dicembre 2000, n. prot.
503675 del 13 marzo 2001 e n. 3512.C del 30 aprile 2001 in merito alla prossima
operatività del registro informatico dei protesti di cui al decreto 2 novembre
2000, n. 316.
Al riguardo prima la Banca d’Italia,
per le stanze di compensazione, poi il Consiglio Nazionale del Notariato hanno
rappresentato a questo Ministero la difficoltà di adottare, a partire
dall’invio degli elenchi dei protesti del 1° giugno p.v., il modello
informatico di cui al D.M. 23 febbraio 2001 previsto per il registro informatico
di nuova costituzione.
Segnalazioni di difficoltà sono
pervenute anche da parte di alcune di codeste Camere di Commercio, soprattutto
in merito ai tempi ristretti per fornire informazione agli ufficiali levatori
circa le novità recate dal predetto regolamento n. 316 del 2000.
In considerazione della complessità
della fase di passaggio dall’attuale sistema di pubblicità dei protesti al
sistema informatizzato previsto dal legislatore, si ritiene opportuno
consentire ai pubblici ufficiali levatori di utilizzare, per ulteriori 30
giorni, le modalità di trasmissione degli elenchi tramite supporto cartaceo
attualmente in uso nonché autorizzare codeste Camere di mantenere, per un’altra
mensilità, la forma di pubblicazione dei protesti tramite il Bollettino Ufficiale
dei protesti.
Poiché questo Ministero è preposto
all’uniforme applicazione delle disposizioni regolamentari del registro
informatico, e dovendosi prevedere per l’invio dei protesti levati nel corrente
mese di maggio l’uso generalizzato di modalità di trasmissione degli elenchi
incompatibili con il software predisposto per il registro stesso, si ritiene
che la società Infocamere, che legge per conoscenza, possa ritardare di 30
giorni l’avvio dell’operatività del registro.
Ovviamente anche l’applicazione dei
diritti di segreteria di cui al decreto dirigenziale 15 maggio 2001 in corso di
pubblicazione è rinviata alla piene operatività del registro.
Per l’esigenza di meglio diffondere nel
sistema bancario l’utilizzo delle causali di rifiuto di pagamento di assegni
bancari di cui alla circolare n. 3512.C del 30 aprile 2001, le stanze di
compensazione continueranno ad utilizzare fino al 1° settembre 2001 le causali
ed i relativi codici attualmente in uso.