avvio del registro informatico dei protesti


04.11.2001

 

 

c.m. 24.05. 2001, n. 3514.C, Ministro dell’Industria

 

Si fa riferimento alle indicazioni fornite da questo Ministero nelle circolari n. 3504.C del 21 dicembre 2000, n. prot. 503675 del 13 marzo 2001 e n. 3512.C del 30 aprile 2001 in merito alla prossima operatività del registro informatico dei protesti di cui al decreto 2 novembre 2000, n. 316.

 

Al riguardo prima la Banca d’Italia, per le stanze di compensazione, poi il Consiglio Nazionale del Notariato hanno rappresentato a questo Ministero la difficoltà di adottare, a partire dall’invio degli elenchi dei protesti del 1° giugno p.v., il modello informatico di cui al D.M. 23 febbraio 2001 previsto per il registro informatico di nuova costituzione.

 

Segnalazioni di difficoltà sono pervenute anche da parte di alcune di codeste Camere di Commercio, soprattutto in merito ai tempi ristretti per fornire informazione agli ufficiali levatori circa le novità recate dal predetto regolamento n. 316 del 2000.

 

In considerazione della complessità della fase di passaggio dall’attuale sistema di pubblicità dei protesti al sistema informatizzato previsto dal legislatore, si ritiene opportuno consentire ai pubblici ufficiali levatori di utilizzare, per ulteriori 30 giorni, le modalità di trasmissione degli elenchi tramite supporto cartaceo attualmente in uso nonché autorizzare codeste Camere di mantenere, per un’altra mensilità, la forma di pubblicazione dei protesti tramite il Bollettino Ufficiale dei protesti.

 

Poiché questo Ministero è preposto all’uniforme applicazione delle disposizioni regolamentari del registro informatico, e dovendosi prevedere per l’invio dei protesti levati nel corrente mese di maggio l’uso generalizzato di modalità di trasmissione degli elenchi incompatibili con il software predisposto per il registro stesso, si ritiene che la società Infocamere, che legge per conoscenza, possa ritardare di 30 giorni l’avvio dell’operatività del registro.

 

Ovviamente anche l’applicazione dei diritti di segreteria di cui al decreto dirigenziale 15 maggio 2001 in corso di pubblicazione è rinviata alla piene operatività del registro.

 

Per l’esigenza di meglio diffondere nel sistema bancario l’utilizzo delle causali di rifiuto di pagamento di assegni bancari di cui alla circolare n. 3512.C del 30 aprile 2001, le stanze di compensazione continueranno ad utilizzare fino al 1° settembre 2001 le causali ed i relativi codici attualmente in uso.